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CASA CONIUGALE

CASA CONIUGALE

A seguito della separazione dei coniugi o del divorzio, l’abitazione familiare viene di regola assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente. 
Nel caso in cui l’abitazione sia di proprietà, la relativa quota di competenza rimarrà riferita al rispettivo titolare.

Nel caso in cui l’abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l’ex coniuge assegnatario.

L’assegnatario perde il proprio diritto se:

  1. Non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare;
  2. Inizia una convivenza more uxorio;
  3. Contrae un nuovo matrimonio.

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