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MANTENIMENTO
DEI FIGLI E DEL CONIUGE
Maurizio Cardona
Avvocato Divorzista Torino
MANTENIMENTO
DEI FIGLI E DEL CONIUGE
Maurizio Cardona
Avvocato Divorzista Torino
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Nell’ambito dei procedimenti di separazione o di divorzio può essere prevista l’obbligo di contribuire al mantenimento in favore dei figli (minorenni o, comunque, economicamente non autosufficienti) in capo al coniuge non collocatario.
In tale senso, si considera:
- attuali esigenze del figlio;
- tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- permanenza presso ciascun genitore;
- situazione reddituale dei genitori;
- valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
Presupposti:
- il figlio non deve essere economicamente autosufficiente;
- “valutazione delle circostanze da parte del Giudice” può disporre il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione dello stesso giudice, è versato direttamente al figlio;
- gravi handicap del figlio (si applica interamente la disciplina prevista per i figli minori).
MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Anche il coniuge economicamente non autosufficiente e a cui non sia addebitabile la separazione può avere diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento.
Presupposti:
- non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento;
- mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
- sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Nell’ipotesi in cui il coniuge tenuto all’erogazione dell’assegno non provveda con conseguente oggettivo stato di bisogno che impedisca di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi , la c.d. “Legge di stabilità per il 2016” (L. 208/2015) ha introdotto la possibilità, per il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall’altro coniuge a titolo di mantenimento.
Per il momento il Fondo opera solo in via sperimentale, presso alcuni Tribunali da individuarsi con appositi decreti ministeriali.